Si fa riferimento ad un articolo del Codice Civile, il numero 1834 che recita quanto segue: “Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito tra le parti.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto”.
Brocardi: Dispositivo dell’art. 1834 Codice Civile